L’A. delle entrate fornisce chiarimenti sui conguagli fiscali da 730. Con la risoluzione 51/E del 24 aprile 2017, compie un passo verso la semplificazione e la maggiore efficienza dell’intera procedura. Nel documento, l’Agenzia, ricorda che da quest’anno il modello 730-4 è accettato indipendentemente dalla circostanza che il sostituto abbia comunicato la sede telematica, ed inoltre precisa che l’attestazione della messa a disposizione del sostituto dei dati necessari per il conguaglio può essere fornita sino al 31 luglio, se nel frattempo lo stesso ha provveduto all’invio del modello CSO. Dal 31 luglio, inoltre, all’intermediario viene rilasciata una ricevuta di riepilogo che contiene sia i dati già messi a disposizione dei sostituti sia quelli relativi ai modelli 730-4 per i quali l’operazione non è stata possibile. Per i modelli CSO inviati dopo il 31 luglio, l’Agenzia rilascia ai Caf/professionisti le ricevute relative ai modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei sostituti dei dati contabili. Infine, solo i risultati contabili che non è stato possibile mettere a disposizione dei sostituti (per mancanza di indicazione della sede telematica) possono essere inviati direttamente dal Caf o dal professionista ai sostituti, utilizzando i tradizionali canali di comunicazione (e-mail, fax eccetera).
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