L’Agenzia delle Entrateha fornito chiarimenti in merito allo scomputo delle perdite pregresse in caso di accertamento ed in merito all’eventuale ricalcolo delle imposte pagate all’estero.

In particolare Circolare tratta le seguenti due casistiche:

  • la prima fattispecie attiene alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’80% ordinariamente previsto;
  • la seconda ipotesi riguarda la possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 165 del TUIR, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento.

Per maggiori informazione è possibile consultare la circolare allegata.

Circolare-del-21032019-4 (1)