Con sentenza n. 444/2019, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di responsabilità del committente circa i trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto ed essendo il caso di specie antecedente la riforma del 2012, poi cancellata dal D.L. n. 25/2017 che ha fatto venir meno il beneficio della preventiva escussione e la necessità del litisconsorzio tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ha riaffermato il principio, oggi valido, circa la possibilità per i lavoratori di rivolgersi direttamente a chi appare più solvibile, ossia al committente.
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