Con la Sentenza n. 10393 del 30 aprile 2018, la Corte di Cassazione, al termine di un iter giudiziale che in primo grado (commissione tributaria regionale) aveva dato ragione alla associazione sportiva dilettantistica, ha affermato che per poter fruire dei benefici riconosciuti dalle norme occorre, deve non solo provare la regolare iscrizione ad una federazione affiliata al CONI, ma lo svolgimento effettivo dell’attività associativa.

Da una verifica della Guardia di Finanza e dalla successiva notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate veniva disconosciuta la natura associativa con l’equiparazione ad una società commerciale e con il conseguente recupero delle imposte in misura ordinaria. Il ricorso per Cassazione era stato avanzato dall’Agenzia delle Entrate che riteneva non fossero stati valutati gli indizi da cui si traeva la prova e che ci si trovava di fronte ad una società commerciale (con gestione commerciale di una palestra con piscina).

Gli indici da cui l’Agenzia traeva la propria convinzione (e che potrebbero valere anche per gli ispettori del lavoro in sede di accesso ispettivo) possono così sintetizzarsi:

– verbali firmati sempre dagli stessi soci senza alcuna indicazione relativa alla presenza di altri soggetti associati;
– assenza di delibere circa l’ammissione di nuovi soci;
– assenza di regolamenti interni relativi all’attività sportiva;
– mancanza di delibere assembleari finalizzate alla promozione dell’attività sportiva;
– assemblee sociali non adeguatamente convocate;
– mancanza di un locale idoneo per ospitare tutti gli associati;
– uso, sovente, dell’acronimo “club” in luogo di quello ”
– assenza di un libro soci regolarmente istituito;
– assoluta mancanza di organizzazione di eventi sportivi;
– definizione di alcuni soci come “clienti”;
– legame costante per l’esercizio dell’attività sportiva con una Srl riconducibile a soggetti operativi nell’associazione.

La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali non è sufficiente la semplice affiliazione ad una federazione sportiva affiliata al CONI, ma occorre dimostrare, nel concreto, l’attività non lucrativa affettivamente svolta (CORTE DI CASSAZIONE sentenza 30.04.2018).