Per il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili occorre la preesistenza delle scritture contabili, la semplice omessa tenuta dei registri non costituisce illecito penale tributario. Cosi recita la sentenza n. 26247, depositata il giorno 8 giugno 2018 della Corte di Cassazione. E’ il caso di un imprenditore indagato per occultamento e distruzione delle scritture contabili. Dalle indagini, questi era di fatto ritenuto l’effettivo responsabile del reato, in quanto la documentazione non era stata rinvenuta, pertanto veniva condannato in primo grado dal Tribunale.  I giudici di cassazione hanno chiarito che il reato previsto dall’art. 10 del Dl n. 74/2000, presuppone l’istituzione della documentazione contabile, ma non contempla la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. Secondo la Corte, il reato non può sostanziarsi in un semplice comportamento omissivo, ovvero il non aver tenuto le scritture contabili, ma richiede, ai fini dell’integrazione della fattispecie penale, un elemento ulteriore a contenuto commissivo: l’occultamento e la distruzione dei documenti contabili pre-esistenti. Nel caso in questione, il mancato reperimento delle scritture contabili, non è sufficiente ai fini della realizzazione del reato, quindi ne segue l’accoglimento del ricorso ed alla pari l’annullamento della sentenza.