In caso di accertamento delle imposte sui redditi, pur essendo il sostituto di imposta colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, deve ritenersi che anche il sostituito sia, fin dall’origine, obbligato solidale al pagamento dell’imposta, sicché anch’egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’erario. Questo il principio di diritto che emerge dall’Ordinanza, n. 12113 del  16 maggio  2017.