L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n° 81 del 21.03.2019 e pubblicata il 25.03.2019, fornisce chiarimenti in merito alla individuazione di una cessione di ramo d’azienda ed al relativo trattamento fiscale da applicare.

Una volta chiarito il concetto di cessione di ramo d’azienda, nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le conseguenze fiscali che un’operazione di questo tipo genera.

Per quanto riguarda le imposte dirette, a fronte dell’onere sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda, per la società cessionaria si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell’IRES ai sensi dell’art. 103 del TUIR.

Per la società cedente, la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, c. 2, del TUIR.

La plusvalenza può beneficiare della rateizzazione prevista dalla legge nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.

Con riguardo al trattamento IVA, nel caso di un trasferimento di un ramo d’azienda, è applicabile l’art. 2, c. 1, lett. b), del DPR 633/1972, in cui si legge:

“Non sono considerate cessioni di beni … le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (…) che hanno per aziende o rami di azienda”.

Infine l’Agenzia delle Entrate, sul trattamento fiscale previsto, conclude:

“Detta cessione, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

La richiamata previsione stabilisce, infatti, che se una disposizione ha per oggetto più beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti sia pattuito un corrispettivo distinto”.

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