Con la Risoluzione 17/e del 16.2.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’imposta sostitutiva. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, dalla Banca XXX a favore della società YYY può beneficiare dell’effetto sostitutivo.RISOLUZIONE+N_17DEL+16-02-2018