Con una recentissima ordinanza la Suprema Corte ha chiarito il principio per cui “la mancata iscrizione al VIES non è un ostacolo al fine dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA.” (Suprema Corte di Cassazione – ordinanza 10006 del 24 aprile 2018)

Nel caso oggetto di controversia, l’Agenzia delle Entrate ricorrente aveva contestato l‘effettività dell’operazione intracomunitaria poichè la controparte, un’impresa spagnola non era iscritta nel registro Vies. La Suprema Corte nell’esprimere il proprio giudizio, ha richiamato la recente giurisprudenza unionale, che nella causa C21/16 del 9 febbraio 2017 aveva chiarito che la mancata iscrizione al Vies non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità iva nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode. Al riguardo, la Corte unionale considera necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali previste dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE; relegando alla posizione di requisito “formale” non rilevante l’iscrizione al Vies del soggetto passivo iva comunitario.

Nel caso concreto, dunque, la mancata iscrizione dell’impresa spagnola cessionaria in tale registro Vies non poteva costituire indizio dell’inesistenza dell’operazione di cessione, non essendo stata allegata l’insussistenza delle suddette condizioni sostanziali richieste dalla normativa unionale.

CORTE DI CASSAZIONE ord 24.04.2018