È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate l’attesa circolare 3/E del 22 febbraio 2020(Circolare 3 corrispettivi 21_02_20), allegata a questo articolo,che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Vediamo le principali indicazioni fornite in merito ai corrispettivi telematici:

  • Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.
  • nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del D Lgs. n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.
  • attenzione va prestata al fatto che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate.