Per definire l’attività principale il legislatore usa un parametro oggettivo e precisamente considera attività principale di utilità sociale quella dalla quale derivano ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi realizzati dall’organizzazione.
Ai fini del computo del limite minimo del 70% si precisa che al numeratore devono essere considerati soltanto i ricavi derivanti da attività di utilità sociale.
È importante ricordare che nell’ipotesi in cui i ricavi di utilità sociale derivino da una serie di attività che non sono chiaramente attribuibili ad un determinato settore, gli importi vengono attribuiti prendendo in considerazione il numero degli addetti che sono impiegati per ciascuna attività.
Infine nel caso in cui non si raggiunge il limite minimo dei ricavi è obbligatorio comunicarlo al Ministero del Lavoro e agli uffici del registro delle imprese; la comunicazione va fatta entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio.