Dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, della legge n° 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n° 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.

Si precisa, altresì, che il Decreto Legislativo n° 185/2016 ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.