E’ valido il divieto di detrazione Iva se mancano i requisiti sostanziali, quando, cioè, viene dimostrato che, per l’inadempienza del contribuente, l’amministrazione fiscale non ha potuto disporre delle informazioni necessarie che danno origine al diritto.
Non sono in contrasto con la direttiva 2006/112, le norme nazionali che impongono al soggetto passivo, a cui è stata annullata l’identificazione ai fini Iva, l’obbligo di pagare l’imposta riscossa nel periodo in cui la partita Iva risultava cancellata, senza tuttavia accordargli il diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati in tale periodo.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 167 a 169 e 179, dell’articolo 213, dell’articolo 214 e dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, in tema di riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto passivo nel periodo in cui la sua identificazione ai fini dell’Iva era annullata.