From: Subject: DL 93/2008 Date: Tue, 3 Aug 2010 11:05:05 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CB32FB.BA377D90" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5931 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CB32FB.BA377D90 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08093d.htm DL 93/2008

3D"Indice
Indice=20 decreti-legge

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93    =    =20

"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di = acquisto=20 delle famiglie"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 = maggio=20 2008
(Rettifica G.U. n. 126 del 30 maggio 2008)


 

Art. 1.
Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli = immobili=20 di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unit=E0 = immobiliare=20 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unit=E0 immobiliare adibita ad abitazione principale del = soggetto=20 passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto = legislativo 30=20 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad = esse=20 assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in = vigore del=20 presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e = A9 per=20 le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, = commi 2=20 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altres=EC nei casi previsti dall'articolo = 6, comma=20 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. = 504 del=20 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il = comma 4=20 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo = 8 del=20 citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, = pari a=20 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai = singoli=20 comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis = dell'articolo 8=20 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, = comma 5,=20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di = previsione del=20 Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari = a quanto=20 sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza = Stato-Citt=E0 ed=20 autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di = entrata in=20 vigore del presente decreto, criteri e modalit=E0 per la erogazione del = rimborso=20 ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio = decreto.=20 Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle = regioni=20 Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i = rimborsi=20 sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono=20 all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro = territori nel=20 rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di = attuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, = del=20 decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella=20 Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato=20 dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il = Ministero=20 dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale = 22=20 novembre 2005, per le medesime finalit=E0, lo 0,8 per mille dei rimborsi = di cui al=20 comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 = sono=20 abrogati.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla=20 definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilit=E0 interno, in = funzione=20 della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle = regioni e=20 degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, = delle=20 aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi = attribuiti=20 con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le=20 disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre = 2004, n.=20 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera=20 b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive = modificazioni,=20 nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gi=E0 = previsti dallo=20 schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo = all'organo=20 consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo = 174 del=20 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al = decreto=20 legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.
Misure sperimentali per l'incremento = della=20 produttivit=E0 del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel = periodo dal=20 1=B0 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta = sostitutiva=20 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali = regionali e=20 comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di = 3.000=20 euro lordi, le somme erogate a livello = aziendale:
   =20 a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto=20 legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo=20 suddetto;
    b) per prestazioni di lavoro=20 supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole = elastiche=20 effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti = di=20 lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore = del=20 presente provvedimento;
    c) in relazione a = incrementi di produttivit=E0, innovazione ed efficienza organizzativa e = altri=20 elementi di competitivit=E0 e redditivit=E0 legati all'andamento = economico=20 dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della = determinazione della situazione economica equivalente alla formazione = del=20 reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il = limite=20 massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai = fini=20 dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve = restando le=20 prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se=20 quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica = dei=20 redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del = reddito=20 da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, = si=20 applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia = di=20 imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale = e=20 trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per = i=20 titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, = a 30.000=20 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro = del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le = organizzazioni=20 sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi=F9=20 rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle=20 disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il = Ministro per la=20 pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare = l'eventuale=20 estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni = pubbliche di=20 cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. = 165, e=20 successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui = redditi, di=20 cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, = la=20 lettera b) e' soppressa.

Art. 3.
Rinegoziazione mutui per la prima casa =

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione = bancaria=20 italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta = giorni=20 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta = all'adesione delle=20 banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del = testo=20 unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto=20 legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385, le modalit=E0 ed i criteri di=20 rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto = stabilito=20 ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. = 385 del=20 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la = costruzione e la=20 ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di = entrata=20 in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate = del mutuo=20 ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando = all'importo=20 originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media=20 aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. = L'importo=20 della rata cos=EC calcolato rimane fisso per tutta la durata del = mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di=20 ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di=20 rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento accessorio = regolato=20 al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di=20 rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, = la=20 differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di = ammortamento=20 originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione = generi=20 saldi a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a credito del = mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del = conto=20 accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha = luogo=20 secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di=20 originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di = rate=20 costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante = dalla=20 rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso = tasso a cui=20 e' regolato il conto accessorio purche' pi=F9 favorevole al cliente.

6. Le garanzie gi=E0 iscritte a fronte del mutuo oggetto di = rinegoziazione=20 continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalit=E0 convenute, = del debito=20 che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 = del=20 decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di = cui al=20 comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalit=E0 definite = nella=20 stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla = data di=20 entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta e' = comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario = entro tre=20 mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del = mutuo=20 esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza = successivamente=20 al 1=B0 gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e = tasse=20 di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non = applicano=20 costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4.
Sviluppo dei servizi di trasporto aereo =

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai = sensi=20 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e' rimborsata = nel=20 minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della = cessione o=20 della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero = dell'economia e=20 delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di = interesse=20 previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. = 80, pari=20 all'1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono = utilizzati per=20 fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale = versato e=20 delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane = S.p.A., il=20 debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo che sono = stati=20 soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al = capitale sociale.

5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo = da parte=20 del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le = eventuali=20 somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite = ai sensi=20 del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia = aerea che=20 provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari=20 importo.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in = ipotesi di=20 realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in = tale=20 caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli = utili=20 realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai = commi=20 precedenti.

7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per = l'anno=20 2008, si fa fronte:
    a) quanto a 205 = milioni di=20 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo = 1,=20 comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   =20 b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione = dell'autorizzazione=20 di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, = n.=20 296;
    c) quanto a 10 milioni di euro = mediante=20 corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte = corrente=20 iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del = programma=20 =ABFondi di riserva e speciali=BB della missione =ABfondi da = ripartire=BB dello stato di=20 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, = allo=20 scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero = della=20 solidariet=E0 sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilit=E0 = speciale=20 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 = aprile=20 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree = italiane=20 S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono = versate=20 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella = stessa=20 proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle=20 autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841 e 847, della = legge 27=20 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.
Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al = presente=20 decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati. 2. Le risorse = rivenienti=20 dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a = 1.010,5=20 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, = 644,5=20 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere = dall'anno=20 2011, nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai = commi 9,=20 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di = euro per=20 l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di = euro per=20 l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro = per=20 l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono = iscritte nel=20 =ABFondo per interventi strutturali di politica economica=BB, di cui = all'articolo=20 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con = modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della = legge 24=20 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle = finanze,=20 su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni = parlamentari=20 competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel = rispetto=20 dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono = essere=20 rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione = di=20 spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese = in=20 annualit=E0 e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di = funzionamento e=20 quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per = cento=20 delle risorse stanziate per le finalit=E0 previste dalla legge = nell'ambito del=20 programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli=20 stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese = correnti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle = finanze e'=20 istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per = l'anno 2008,=20 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno = 2010, da=20 utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di = spesa.=20 L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del = Consiglio dei=20 Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il = Ministro=20 dell'economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge = 31=20 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 = febbraio=20 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti=20 attuativi.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, = nell'ambito=20 della missione =ABInfrastrutture pubbliche e logistica=BB, programma = =ABSistemi=20 stradali e autostradali=BB, in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, = della legge=20 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per = l'intero=20 importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una = quota=20 pari a 611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita = contabilit=E0=20 speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato=20 nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni = di=20 euro.

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal = comma 4 del=20 presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che = aumentano a=20 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di = indebitamento=20 netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 = milioni di=20 euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno = 2011, si=20 provvede:
    a) quanto a 2.494,1 milioni di = euro per=20 l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 = milioni di=20 euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 = milioni di=20 euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 = milioni di=20 euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilit=E0 = del fondo=20 di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e=20 8;
    b) quanto a 37 milioni di euro per = l'anno 2010=20 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, = comma=20 6;
    c) quanto a 438 milioni di euro per = l'anno=20 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle = maggiori=20 entrate rivenienti dal comma 6;
    d) quanto = a 985,8=20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare = del 6,78=20 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle = autorizzazioni di=20 spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.=20 244;
    e) quanto a 170 milioni di euro per = l'anno=20 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante=20 corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte = corrente=20 iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del = programma=20 =ABFondi di riserva e speciali=BB della missione =ABfondi da = ripartire=BB dello stato di=20 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, = allo=20 scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: =

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                                             |   2008    |   2010
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Ministero dell'economia e delle finanze      |  6.158.000| 17.418.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della previdenza      |           |
sociale                                      |          -|     29.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia                    | 20.490.000| 36.146.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione          | 19.250.000|          -
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno                       | 33.000.000| 64.093.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche agricole,          |           |
alimentari e forestali                       |    171.000|          -
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attivit=E0 culturali|  4.989.000| 11.809.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute                       | 20.670.000|151.682.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti                      |    800.000|  3.120.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universit=E0 e della ricerca   |  4.372.000|  2.958.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidariet=E0 sociale         | 60.100.000|165.145.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                                 =
|170.000.000|452.400.000

 

8. Affluiscono, altres=EC, al fondo di cui al comma 2 le risorse = finanziarie=20 iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del = bilancio=20 triennale 2008-2010, nell'ambito del programma =ABFondi di riserva e = speciali=BB=20 della missione =ABfondi da ripartire=BB dello stato di previsione del = Ministero=20 dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti=20 accantonamenti:

 

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                                  |   2008   |   2009    |   2010
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
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=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
Ministero dell'economia e delle   |          |           |
finanze                           |65.000.000|128.100.000|198.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri           |2.300.000 |3.000.000  |-
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche         |          |           |
agricole, alimentari e forestali  |-         |-          |200.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le         |          |           |
attivit=E0 culturali               |7.700.000 |41.000.000 |41.800.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                      =
|75.000.000|172.100.000|240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti=20 modificazioni:
    a) all'articolo 1, i commi = da 325=20 a 334, sono abrogati;
    b) all'articolo 2 = sono=20 apportate le seguenti = modifiche:
       =20 1) al comma 57, le parole da: =ABche per l'anno 2008=BB fino alla fine, = sono=20 sostituite dalle seguenti: =ABche per l'anno 2008 e' integrato di 35 = milioni di=20 euro.=BB;
        2) al comma 60, = lettera=20 a), le parole: =AB12,5 milioni=BB sono sostituite dalle = seguenti: =AB9=20 milioni=BB; e alla lettera b), le parole: =AB5,5 milioni=BB = sono sostituite=20 dalle seguenti: =AB4 = milioni=BB;
        3) al=20 comma 61, le parole: =AB1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, = 2009 e=20 2010=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB500.000 euro per l'anno=20 2008=BB;
        4) al comma 205, = le parole=20 da: =AB14 milioni=BB fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: =AB = 8,8 milioni=20 di euro per l'anno = 2008.=BB;
        5) al=20 comma 247, le parole da: =AB35 milioni=BB fino alla fine, sono = sostituite dalle=20 seguenti: =AB17,5 milioni di euro per l'anno=20 2008.=BB;
        6) al comma 309, = le parole=20 da: =AB2 milioni=BB fino alla fine del comma sono sostituite dalle = seguenti: =AB1,9=20 milioni di euro per l'anno = 2008.=BB;
       =20 7) al comma 310, le parole da: =AB2 milioni=BB fino alla fine, sono = sostituite dalle=20 seguenti: =AB100 mila euro per l'anno=20 2008.=BB;
        8) al comma 401, = le=20 parole: =ABAll'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a = complessivi euro 3,5=20 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,=BB = sono=20 sostituite dalle seguenti: =ABAll'onere derivante dai commi 396 e da 398 = a 400,=20 pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal=20 2008,=BB;
        9) al comma 409, = le=20 parole: =ABA decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la = spesa di=20 3 milioni di euro=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABPer l'esercizio = finanziario=20 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di=20 euro=BB;
        10) al comma 410, = le=20 parole: =AB3 milioni di euro a decorrere dall'anno=BB sono sostituite = dalle=20 seguenti: =AB1,5 milioni di euro per=20 l'anno=BB;
        11) il comma = 437 e'=20 sostituito dal seguente: =AB437. L'autorizzazione di spesa di cui = all'articolo 20,=20 comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo = nazionale per le=20 politiche sociali e' ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli = anni=20 2008, 2009 e 2010.=BB;
        12) = il comma=20 519 e' sostituito dal seguente: =AB519. L'autorizzazione di spesa di cui = all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' = ridotta di=20 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno = 2010 le=20 risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del=20 decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, = dalla legge=20 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro=20 annui.=BB;
        13) il comma = 535 e'=20 sostituito dal seguente: =AB535. L'autorizzazione di spesa di cui = all'articolo 3,=20 comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5 = milioni di=20 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e=20 2010.=BB;
        14) il secondo = periodo del=20 comma 1152-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. = 296, e'=20 sostituito dal seguente: =ABL'autorizzazione di spesa di cui = all'articolo 61,=20 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni = di euro=20 per ciascuno degli anni 2008 e=20 2009.=BB;
        15) il secondo = periodo del=20 comma 584 e' soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con = modificazioni,=20 dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti=20 modificazioni:
    a) all'articolo = 6-ter,=20 comma 1, le parole: =AB20 dicembre 2008=BB sono sostituite dalle = seguenti: =AB30=20 giugno 2008=BB e al comma 2 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: = =ABL'onere=20 derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno = 2008.=20 L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, = convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come=20 determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. = 244, e'=20 ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.=BB;
   = b)=20 all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e'=20 soppressa;
   c) all'articolo 4, comma 4, del = decreto=20 legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: =AB31 dicembre 2008=BB = sono sostituite=20 dalle seguenti: =AB30 giugno 2008=BB.

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, = le=20 parole: =AB50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e = 2009=BB sono=20 sostituite dalle seguenti: =AB50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 = milioni di=20 euro per l'anno 2008=BB.

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la = rideterminazione=20 delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente = decreto.=20 Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte = tutte le=20 autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri = derivanti dalle=20 disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. = Gli=20 eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il = presente=20 articolo, restano privi di effetti.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad = apportare,=20 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello = della=20 sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica = italiana e=20 sar=E0 presentato alle Camere per la conversione in legge. =

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