Le scuole dell’infanzia paritarie che svolgono l’attività di Scuola Materna ed Asilo Nido e prestazioni educative e didattiche sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n.20) e 21) del DPR 633/72.

A fronte degli incassi per le rette percepite dalle famiglie, non vige l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale, ma solo la fattura.

Se le scuole hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72 non sono obbligate alla emissione della fattura, se non richiesta.

Per chi rientra in questa fattispecie, non sussiste l’obbligo previsto dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 127/2015, a partire dal 1 Gennaio 2020 di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle rette giornaliere.

Si tenga presente che le spese detraibili, in fase di dichiarazione dei redditi, dal 2020 dovranno essere pagate con mezzi tracciabili e dovranno essere conservate le fatture o le ricevute e la copia del mezzo di pagamento.

Fonte FISM: C36-19-Esclusione-dalla-comunicazione-delle-rette-all-Agenzia-delle-Entrate-dal-1-1-2020