Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. “forfettari”(introdotto dall’art.  1  commi  77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.)   un aspetto non è cambiato : si tratta del  regime contributivo agevolato    riservato a questi contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti .

Il regime di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% , sia per la contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l’indennità di maternità (pari a 7,44€).

La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all’INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti .per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS).

Anche  nel 2020  l’applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019  che ne avevano già fatto richiesta, sempre se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta espressa rinuncia.

Devono dare comunicazione invece:

  • I soggetti che hanno  intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato;  il termine  è fissato per il  29 febbraio 2020.
  •  I soggetti  che iniziano una nuova attività nel corso nel 2020, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto  alla conferma d’iscrizione.

Importante sottolineare che se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali  un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).