La responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, sussiste in capo al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta, ossia il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Su tale soggetto, infatti, in ragione della carica ricoperta, grava l’obbligazione tributaria in presenza di debito ben esposto nella relativa dichiarazione, anche se abbia assunto la carica dopo la sottoscrizione della dichiarazione, redatta da altro soggetto.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017