L’Inps, dopo il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021, ha pubblicato un nuovo messaggio, il n. 4624 del 23 dicembre 2021, con ulteriori precisazioni circa le modalità operative per la rimessa nei termini delle autorizzazioni a conguaglio. Sono interessate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, il cui termine è differito al 31 dicembre 2021. Le aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio potranno esporlo nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021; le aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, si potranno ipotizzare due tipologie di intervento: se le note di rettifica generate non sono ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante; diversamente, fino al 31 marzo 2022 si potranno inviare i flussi regolarizzativi al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.