La compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017 è fortemente condizionata dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali Iva che nel corso dell’anno sono state presentate dal soggetto passivo Iva.

In linea generale, la corretta gestione delle comunicazioni trimestrali Iva comporta il venir meno dell’obbligo di compilazione del quadro VH, poiché i dati delle liquidazioni periodiche sono già stati comunicate all’Amministrazione Finanziaria a seguito della presentazione delle predette comunicazioni trimestrali.

Pertanto, come si legge nelle stesse istruzioni al modello Iva 2018, da quest’anno il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come già peraltro anticipato nella ris. AdE 104/E/2017.

È proprio in tale documento di prassi che sono contenute le regole che governano il rapporto tra le comunicazioni periodiche di cui all’ art 21 DL 78/2010 e la dichiarazione annuale Iva nelle ipotesi in cui il soggetto passivo intenda correggere errori od omissioni contenute nelle comunicazioni periodiche. È piuttosto probabile, infatti, che nelle operazioni di controllo propedeutiche alla compilazione della dichiarazione annuale Iva il contribuente si accorga di eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazione trimestrali e non ancora contestati dall’Amministrazione finanziaria.

In tal caso, è possibile procedere con due modalità, la prima delle quali riguarda l’integrazione delle comunicazioni inviate tramite la ripresentazione delle stesse, correggendo gli errori commessi all’atto dell’originario invio, con ravvedimento e pagamento della sanzione di euro 500 ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. Così operando, il soggetto passivo non deve compilare il quadro VH della dichiarazione Iva in quanto la correzione delle comunicazioni periodiche è già avvenuto correggendo direttamente le stesse.

La seconda modalità di correzione può avvenire sanando le irregolarità commesse nella gestione delle comunicazioni trimestrali direttamente nella dichiarazione annuale Iva.

Sul punto, la ris. AdE 104/E/2017precisa che se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati delle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’art.11, comma 2 2-ter DLgs 471/97 (ossia quella da euro 500 ad euro 2.000 prevista per le comunicazioni trimestrali) ridotta con ravvedimento operoso.