La sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio 2020 non si applica alla pace fiscale.

Stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 16 aprile 2020 il rinvio disposto dal Decreto Cura Italia prima e dal DL Liquidità poi non si applica ai termini relativi alla definizione agevolata delle controversie pendenti.

Si tratta della proroga di 9 mesi prevista per le liti definibili e, per avvalorare la propria posizione, l’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza della Cassazione n. 19587 del 2019.

Se il termine di impugnazione, di riassunzione o proposizione del ricorso in cassazione scade dopo l’11 maggio 2020, è “opportuno” non tener conto della sospensione dei termini. Qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.

Nessuna proroga, inoltre, per il pagamento della quinta rata della pace fiscale: la scadenza per versare le somme dovute ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti resta fissata al 31 maggio.

circolare_n._10_16.04.2020