Le novità riguardanti gli impianti di videosorveglianza sono contenute nel documento, n. 5 del 19 febbraio 2018. In sintesi:
- l’impianto di videosorveglianza puo anche inquadrare i lavoratori direttamente
- è possibile NON specificare la posizione e il numero delle telecamere
- per le nuove tecnologie video IP non è piu necessario il sistema di doppia chiave di accesso, sia fisica che logica; resta fermo che i dati relativi all’accesso alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi.
- i sistemi di riconoscimento antropometrico se indispensabili allo svolgimento della prestazione , NON sono soggetti alla procedura amministrativa consueta di autorizzazione ministeriale o accordo sindacale.
Si specificano anche i LIMITI di tali facoltà : le finalità che giustifica il controllo a distanza a tutela del patrimonio aziendale saranno considerate valide solo se si sono riscontrati anomalie o problemi in questo senso e solo a seguito dell’utilizzo di altre misure di prevenzione meno invasive.