Le novità riguardanti gli impianti di videosorveglianza sono contenute nel  documento, n. 5 del 19 febbraio 2018. In sintesi:

  • l’impianto di videosorveglianza puo anche inquadrare  i lavoratori direttamente
  • è possibile NON specificare la posizione e il numero  delle telecamere
  • per le nuove tecnologie video IP non è piu necessario  il sistema di doppia chiave di accesso, sia fisica che logica; resta fermo che i dati relativi all’accesso alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi.
  • i sistemi di riconoscimento antropometrico se indispensabili allo svolgimento della prestazione , NON sono soggetti alla procedura amministrativa consueta di autorizzazione ministeriale o accordo sindacale.

Si specificano anche i LIMITI di tali facoltà : le finalità che giustifica il controllo a distanza a tutela del patrimonio aziendale  saranno considerate valide solo se si sono riscontrati anomalie o problemi in questo senso e solo a seguito dell’utilizzo di  altre misure di prevenzione  meno invasive.