In tema di operazioni soggettivamente inesistenti è l’Amministrazione finanziaria a dover provare, anche in via presuntiva, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario. Solo dopo si sposta sul contribuente l’onere di dimostrare di aver adoperato tutti gli strumenti per non essere coinvolto in un disegno fraudolento.

Sono queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9588 del 2019.

ordinanza_cassazione_numero_9588_2019