Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, la Corte di cassazione ritorna ad affrontare il tema delle attività svolgibili dal lavoratore durante la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e conferma che il concetto di assistenza deve essere inteso in senso ampio e non limitato alla sola accudienza. Nel caso di specie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice che, nelle fasce orarie in cui fruiva di tale permesso per assistere la madre disabile, era stata vista compiere varie commissioni al di fuori dall’abitazione di quest’ultima.