Con la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l’amministrazione finanziaria ha fatto il punto su alcuni dei servizi sanitari resi dalle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime Iva e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
In particolare, per quanto concerne il regime Iva, il documento di prassi precisa che l’esenzione ex articolo 10 è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione). Pertanto, il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la risoluzione indica le prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (scontrino “parlante”).
Ciò in quanto, i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

Risoluzione n. 60 del 12 maggio 2017