L’autodichiarazione degli aiuti di stato Covid-19

Con il Provvedimento Prot. n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

Modello 730 congiunto

Non è possibile presentare un modello 730 congiunto tra due coniugi nel caso di decesso di uno dei due, avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale possibilità è esclusa anche se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori.

Compensazione verticale senza limiti

Per i crediti Irpef superiori a 5.000 euro, compensati con Irpef (s.do 2021 con acconti 2022) tramite esposizione in F24 non occorre il visto; corretto?

La risposta è positiva, in quanto occorre distinguere tra compensazione orizzontale o esterna e compensazione verticale o interna.

Nel secondo caso, ossia Irpef da Irpef, il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta.

Questa tipologia di compensazione è libera da vincoli, per cui non occorre:

  • presentare preventivamente la dichiarazione fiscale;
  • apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale;
  • utilizzare il canale telematico per presentare il modello F24.

Si evidenzia, inoltre, che questa tipologia di compensazione può avvenire senza l’utilizzo del modello F24; tuttavia, anche nell’ipotesi in cui il modello F24 venisse utilizzato, la compensazione non perde la sua natura.

Compensazione: verifica limite di 5.000 euro

Il limite di 5.000 euro vale per il singolo tributo (ad esempio Irpef) o per la sommatoria di tutti i tributi a credito (Irpef e addizionali)?

In riferimento all’apposizione del visto di conformità occorre segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E/2014, ha chiarito che il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

Compensazione e ruoli scaduti

Nel caso di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro, non è possibile procedere con la compensazione dei crediti. Se il contribuente paga parzialmente il debito, può procedere alla compensazione o il debito deve essere completamente estinto?

Come indicato nel testo del quesito, è previsto un “blocco”, ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010, alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi, è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento del ruolo. Ne consegue che la risposta è positiva.

POS

Il 30 giugno scattano le sanzioni sul POS:

  1. Esercenti e professionisti potranno essere sanzionati se non consentono ai clienti di pagare con una carta di debito (tipo Bancomat), di credito o prepagata;
  2. Per ogni transazione rifiutata (di qualsiasi importo) la sanzione è pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa;
  3. E’ escluso il pagamento ridotto, previsto di solito quando si salda entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione;
  4. La sanzione non si applica «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» a ricevere pagamenti con carta via POS come, ad esempio, effettivi problemi di connettività temporanea o malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio;
  5. Per chi svolge «l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali» l’obbligo di accettare pagamenti con carte esiste dal 30 giugno 2014 (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Ma non sono mai state previste sanzioni (introdotte al comma 4-bis);
  6. L’accertamento sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni»;
  7. L’obbligo e le sanzioni riguardano solo le carte. La norma è datata 2012 e in origine parlava solo di carte di debito, ma la legge di Stabilità 2016 ha poi inserito il riferimento anche alle carte di credito. Ora con la conversione del Dl 36/22 vengono aggiunte le carte prepagate. Non sono presi in esame gli altri strumenti di pagamento digitali (come le app), né il fatto che, ad esempio, negli studi professionali il pagamento tracciato da parte dei clienti avviene tramite bonifico. Eppure lo stesso Dl 179/12 prevede (art.15, comma 5) che il Mise e il Mef possano estendere gli obblighi «a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».