Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi  richiedono  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini  e 41 e 10 per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia).

Il regime di Quota 100 è  stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per  garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i  soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102 che consente  l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.

Secondo l’art. 14 del decreto legge 4-2019  la pensione con quota 100 puo’ essere richiesta da chi ha  maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021.

Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.

Per il requisito di 62 anni non si applicheranno   fino  al  31  dicembre  2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o  che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l’isopensione o  forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Sono esclusi anche:  personale  militare  Forze armate,   delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e  personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .

I versamenti contributivi possono essere stati effettuati  in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti  per periodi non coincidenti tra piu gestioni  (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti,  Gestione Separata autonomi).

Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.

In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l’INPS aveva precisato che :

  •  i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d’impresa (comprese associazionii n partcipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d’autore)  collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
  • i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)

I  compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all’anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. 

I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:

  •     indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  •     redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro,
  •     compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
  •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace
  •     indennità percepite dai giudici onorari
  •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
  •     indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
  •     redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
  •     indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  •     indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019)

 

La Corte Costituzionale reso noto ieri con il comunicato stampa che precede la pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui è legittimo. La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro  ma la Consulta ha risposto che  non è fondata in quanto ” le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.