Dal 1/01/2019 iIl regime forfetario può essere applicato alle persone fisiche che svolgono un’attività di impresa o di professione e che, nell’anno 2018, non hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare superiore a 65.000 euro. Il limite di ricavi è rimasto l’unico requisito di accesso, mentre sussistono alcune cause di esclusione. Una di queste è il possesso di una partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari (nella posizione del coadiuvante) ovvero il controllo di una società a responsabilità limitata, a condizione che la società sia controllata direttamente o indirettamente dalla persone fisica che intende adottare questo regime e che la società svolga una attività riconducibile a quella del socio persona fisica.
Nel corso del Telefisco è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile rimuovere la causa ostativa mediante cessione della partecipazione durante il 2019, per applicare nell’anno il regime forfetario. La risposta è stata negativa in quanto, secondo l’Agenzia, nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolato nel caso in cui il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere le cause ostative. Quindi, in sostanza, il contribuente ci avrebbe dovuto pensare nel 2018, per essere “pulito” della partecipazione nell’anno 2019, in cui intende applicare il regime forfetario.