Il decreto fiscale 148/2017 all’articolo 19-octies, comma 6 ha modificato le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di telefisco 2018, ha ricordato che il Decreto fiscale 2018 ha stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.
Il decreto non ha fornito indicazioni circa le violazioni già constatate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017). Alle stesse, pertanto, deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs. n. 472 del 1997.