Con l’ordinanza n.11 del 24 marzo 2020 firmata dal presidente delle regione Christian Solinas, avente oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna”, dispone delle restrizioni ancora più stringenti fino al 3 aprile.

L’ordinanza dispone la chiusura dei parchi e giardini pubblici, siti nel territorio regionale, e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti. L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale.

È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale.

Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.

È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio.

Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro, La Maddalena e L’Asinara comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in vigore, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi.

Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

L’ordinanza ha validità fino al 3 aprile, salvo proroga esplicita. E’ immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.