L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 225/2019 ha chiarito che le attività di animazione, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di gite o di guida turistica, che una società di trasporto passeggeri intende aggiungere alla sua attività principale, dal punto di vista fiscale sono qualificate come prestazioni generiche da assoggettare a Iva con aliquota del 22 per cento.                                                   L’Agenzia ritiene infatti che le prestazioni non siano destinate ad integrare e completare l’attività principale di mobilità dei passeggeri, ma soddisfino esigenze diverse e quindi sono rilevanti ai fini impositivi