Una lettura, in manifesto favore dei contribuenti, è stata fornita dalla Sezione tributaria della Cassazione (Ordinanza n. 7966 depositata il 21 marzo 2019), originata dalla trattazione di una vicenda che ha visto coinvolti una coppia di contribuenti che, a seguito vendita dell’immobile, ad un terzo, prima del decorso dei canonici cinque anni, ed in esecuzione dell’accordo di separazione personale, si erano visti revocare i benefici fiscali prima casa.

I togati della CTR (che a loro volta avevano riformato la decisione resa dalla CTP, resa in favore dei contribuenti) avevano così giustificato la revoca del beneficio:

  • la cessione non era avvenuta mediante l’omologazione della separazione,
  • non veniva presa in considerazione la tassazione di un atto bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale.

La riportata interpretazione viene capovolta dalla Cassazione, dove i giudici della Sezione Tributaria hanno condiviso la tesi difensiva esposta dai contribuenti, impostata in direzione dell’operatività del regime di esenzione sancito dall’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987, finanche per il trasferimento di beni immobili in comunione, nei confronti di soggetti terzi, in esecuzione dell’accordo di separazione coniugale.

L’esenzione generale per atti stipulati in conseguenza di divorzio o separazione. Per il massimo consesso tributario, l’esenzione generale dall’imposta di bollo, di registro e da ogni ulteriore tassa, prevista dal predetto articolo 19, e valevole per gli atti stipulati in conseguenza di un procedimento di divorzio o di separazione personale dei coniugi, deve applicarsi alla fattispecie esaminata, ove i consorti, in sede di separazione, si era accordati per l’alienazione dell’abitazione comune a un soggetto terzo, già acquistata con le agevolazioni per la prima casa. Quindi la Cassazione ha rammentato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’agevolazione contemplata all’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 spetta in occasione di tutti gli atti esecutivi degli accordi intercorsi tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, in considerazione della natura di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa. In altre parole, secondo i togati, detta disposizione risulta preordinata ad agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione personale o del divorzio.