L’Agenzia delle entrate – circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 – ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Il tax credit è stabilito in misura percentuale, pari al 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto e in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Nel caso in cui il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. A prova dell’avvenuto pagamento occorre conservare il documento contabile con quietanza di pagamento.