Il decreto Aiuti n. 50 2022 ha previsto un bonus da 200 euro come sostegno contro il caro bollette a una platea molto ampia di soggetti. I datori di lavoro devono anticiparlo a tutti i lavoratori dipendenti anche a termine, in forza a luglio 2022, con esclusione di lavoratori domestici e lavoratori agricoli a termine.
Con la nuova circolare n. 73 del 24.6.2022 INPS ha parzialmente modificato le istruzioni, in accordo con il Ministero.
In sintesi le novità sono:
1. il bonus spetta: “Ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità, nel periodo di riferimento che va dal 1 gennaio al giorno precedente la pubblicazione della circolare, quindi entro il 23 giugno 2022, NON più solo nel primo quadrimestre del 2022 come da istruzioni .
2. Riguardo poi L’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e ai “lavoratori dello spettacolo il pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda tutti ma solo coloro non siano occupati nel mese di luglio 2022. Per questi ultimi l’erogazione sarà compito dei datori di lavoro indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti. Vengono anche integrate le istruzioni per la compensazione del credito sul flusso UniEmens Riguardo al momento di erogazione la circolare 73 precisa che:
1. Il bonus va erogato per i rapporti in essere nel mese di luglio con ii requisiti con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), e con denuncia Uniemens entro il 31 agosto,
2. per contratti particolari, o per previsione dei CCNL il bonus va pagato con quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza giugno 2022), e la denuncia Uniemen va inviata entro il 31 luglio,
3. il bonus va erogato anche nel caso la retribuzione risulti azzerata per congedi o cassa integrazione. Per le categorie che devono fare domanda la piattaforma è stata attivata il 27 giugno.
Si accede con SPID, CIE o CNS ma la domanda può anche essere presentata tramite il contact center telefonico o attraverso i patronati. Le scadenze sono le seguenti:
1. Per collaboratori coordinati e continuativi, stagionali, a termine e intermittenti anche agricoli, Lavoratori dello spettacolo , autonomi occasionali senza partita IVA , venditori porta a porta: 31 ottobre 2022;
2. per i lavoratori domestici: 30 settembre 2022.