L’art. 6 del D.P.R. 601/1973Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche” cita che l’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 17.05.2022 n° 15/E afferma che la disposizione recata dall’articola soprindicato possa applicarsi anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto. L’agevolazione è subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

  • Si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale;
  • I proventi ritratti dalle locazioni o dalle vendite siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto, cioè nella attività istituzionale dell’ente.

La circolare precisa anche che “il reinvestimento nelle attività istituzionali rappresenta l’unica destinazione possibile dei proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare“. Qualora l’ente svolga anche altre attività diverse, la destinazione dei proventi alle attività istituzionali dovrà essere documentata. Quindi, tutti i proventi immobiliari devono essere destinati solo allo svolgimento delle attività di religione o di culto.