Per non penalizzare le attività turistiche, con il D.l. 16/2012 è stata concessa una deroga al limite all’utilizzo del contante, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti in contanti da parte di privati cittadini stranieri, di importo pari o superiore a 3.000 Euro ma inferiore a 15.000 Euro, a condizione che venga rispettato, da parte degli esercenti, un iter ben preciso, che sarà di seguito analizzato. La soglia di 15mila Euro è stata abbassata a 10mila dal D.lgs. 90/2017 e nuovamente riportata a 15mila, con decorrenza 1.1.2019, dalla Legge di Bilancio 2019.

Per poter usufruire della deroga gli esercenti devono:

  • inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando un apposito modello (i cui termini e modalità sono stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012);
  • acquisire dal cliente:
    • fotocopia del passaporto del cliente;
    • autocertificazione attestante:
      • la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);
      • la residenza (non italiana);
  • depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all’operazione, le somme incassate e consegnare a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina;
  • inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 1.000 Euro e fino a 9.999,99 Euro (14.999,99 per le operazioni 2019).

Le operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille Euro, e inferiori a 10mila Euro, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, entro il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti mensili; il 20.4 dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.

Pertanto, con riferimento alle operazioni del 2018, la comunicazione deve essere inviata entro il:

  • 10.04.2018 per i mensili;
  • 23.04.2019 per i trimestrali (in quanto il 20.04.2019 è sabato e nei giorni immediatamente successivi ricadono le festività pasquali, perciò il primo giorno feriale utile è il 23).