Dal 1° al 30 Aprile è possibile presentare accedendo al sito delle  Dogane e dei Monopoli la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti, nel primo trimestre 2020, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio dagli autotrasportatori “agevolati”. Quest’anno però, considerata la situazione di emergenza sanitaria, gli interessati che dovessero incontrare difficoltà a trasmettere la domanda, potranno esercitare il proprio diritto al rimborso fino al 30 giugno 2020 (articolo 62, comma 6, Dl n. 18/2020). Le  somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione (se ne ricorrono le condizioni), indicando nel modello F24 il codice tributo 6740, il quale identifica appunto il “Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. 1 Nota 96399 del 20 marzo 2020 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione