La chiusura del bilancio 2017 per le cooperative a mutualità prevalente è anche il momento in cui verificare l’eventuale perdita di detta qualifica, con la conseguente impossibilità di fruire dei benefici fiscali connessi.
Ai sensi dell’articolo 2545-octies, comma 1, cod. civ. la perdita si concretizza quando, per due esercizi consecutivi, non sia rispettata la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 cod. civ., ovvero quando siano modificate le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 cod. civ.
Ricordiamo che sono società cooperative a mutualità prevalente, con obbligo di iscrizione in apposito Albopresso cui depositare il bilancio annualmente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. Tale condizione di prevalenza si realizza se i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, comma 1, punto A)1;
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, comma 1, punto B)9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, ovvero il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, comma 1, punto B)7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, comma 1, punto B)6.