Il Decreto semplificazioni (DL n. 73/2022 pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2022) ha introdotto importanti modifiche al regime dell’esterometro.

Come noto, dal 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia trasmettono trimestralmente all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti dei soggetti esteri tramite il cosiddetto esterometro.

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha abrogato tale adempimento trimestrale a far data dal 1° gennaio 2022, termine poi spostato al 1° luglio 2022 per via della proroga concessa dal DL n.146/2021.

Pertanto a partire dal 1° luglio i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Ma a distanza di pochi giorni dall’esordio della nuova modalità di invio dei dati, il Decreto semplificazioni (DL n. 77/2021 pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021) è tornato in maniera forte sul tema introducendo un nuovo caso di esenzione. L’art. 12 del decreto prevede che “i soggetti tenuti all’adempimento debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, salvo i seguenti casi:

1. quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale;

2. quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

3. quelle, purché di importo non superiore 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72.

È questo terzo punto la grande novità introdotta dal DL semplificazioni, un caso di esenzione forte che alleggerirà il carico lavorativo di molti addetti al settore.