Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 è consentita “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” senza in questo caso aspettare il decorso del triennio.In virtu’ di questo principio i contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario rinunciando al regime forfettario che dal 2015, a determinate condizioni, è regime naturale, hanno potuto nel 2016 rinunciare al regime ordinario e tornare al regime naturale forfettario attraverso il comportamento concludente tenuto dal 1 gennaio 2016 e che ora devono confermare nella dichiarazione Iva annuale.
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