L’articolo 5 del decreto legge 193, approvato dal Senato il 24 novembre 2016, ha chiarito che anche le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, fino a che i termini per l’accertamento non sono prescritti. In particolare possono essere corretti errori/omissioni:

  • che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile;
  • che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.
  • la presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l’accertamento che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.