L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 15.03.2019, ha fornito le regole e le istruzioni operative, con la specifica di quelle che sono le violazioni formali rientranti nella cosiddetta pace fiscale.

Si tratta delle irregolarità che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul versamento, commesse fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018).

Lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che la pace fiscale si applica alle violazioni commesse sia dal contribuente che dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da un altro soggetto tenuto ad effettuare adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dati.

provvedimento_art._9_dl_119_2018_v_scp_13.3.2019