In caso di tardiva emissione della fattura elettronica si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. n 471/97. Si tratta di una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imponibile non correttamente documentato. 

Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura che andiamo ad emettere. Possiamo emettere:

  • Fattura elettronica immediata.
  • Fattura elettronica differita.

Con riguardo alle fatture elettroniche emesse ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. n 127/2015, la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al SdI e non è stata scartata da quest’ultimo.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, stabilito ai sensi dell’art. 6 del DPR n 633/72.

La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.

Una fattispecie correlata a quella di tardiva emissione della fattura elettronica è quella in cui il file telematico viene scartato dal sistema di interscambio. In questo caso, abbiamo detto, che la fattura risulta non inviata, quindi passibile del regime sanzionatorio sopra indicato.

Tuttavia, se ci si accorge in tempo della fattispecie è possibile rimediare risparmiando le sanzioni. Infatti, la fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto. Sul punto vedasi il provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.